A cura di: Antongiulio Barbaro, Alessio Bartaloni, Amos Cecchi, Antonio Floridia, Monica Liperini,
Arnaldo Melloni, Eriberto Melloni, Massimo Migani, Mario Primicerio, Simone Siliani



Nessuno è chiamato a scegliere tra essere in Europa e essere nel Mediterraneo,
poiché l'Europa intera è nel Mediterraneo.

Aldo Moro

"Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano"

Testo non ufficiale della proposta di legge "Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano", approvata dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2014, come modificata e approvata dalla Camera dei Deputati il 9 aprile 2015


Articolo 1
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Articolo 613-bis – (Tortura) – Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Ai fini dell’applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
Articolo 613-ter – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) – Fuori dei casi previsti dall’articolo 414, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».


Articolo 2
(Modifica all’articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».


Articolo 3
(Modifica all’articolo 157 del codice penale)
1. Al sesto comma dell’articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché per il reato di cui all’articolo 613-bis».


Articolo 4
(Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Il comma 1 dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».


Articolo 5
(Esclusione dall’immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.


Articolo 6
(Invarianza degli oneri)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


(redazione a cura di Tony Rusty,
in base ai documenti reperibili sul sito internet


Vedi anche: Perché l’Italia non può più aspettare a introdurre il reato di tortura nel codice penale (14.4.2015)

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